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- TOTOGOL -

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

 

REGOLAMENTO NORME GENERALI
 
Oggetto dei concorsi pronostici

Art. 2
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco

Art. 3
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.

2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.

3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Ricevuta di partecipazione

Art. 4
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione di partecipazione.

2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.

4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.
Ripartizione della posta

Art. 5
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Conservazione e protezione dei dati delle giocate

Art. 6
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.

2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.

3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.

4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.
Commissione di controllo

Art. 7

1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.

a)La commissione è composta da:

b)un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la presiede;

c)un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;

d)un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.

3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.

4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dalll'articolo 17 accompagnati dal pagamento di EUR 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.

5. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.

Pubblicità

Art. 8
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.

2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi, la colonna unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi di partecipazione.

3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
REGOLAMENTO TOTOGOL
Oggetto del concorso pronostici Totogol

Art. 34
1. Il concorso Totogol consiste nell'esprimere quattordici pronostici relativi al numero complessivo di reti realizzate in ciascuno dei quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.

Indicazione dei pronostici

Art. 35
1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati della schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.

2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:

a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;

b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da quattro caselle per ogni evento, contrassegnate dai segni convenzionali "0-1", "2", "3", "4+".

3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ogni evento, la casella dek segno convenzionale "0-1", "2", "3", "4+", corrispondente al numero di gol pronosticato. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, con il segno "0-1" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a zero od a uno; con il segno "2" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a due; con il segno "3" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale a tre; con il segno "4+" si pronostica un numero complessivo di reti realizzate nella partita uguale o superiore a quattro.

4. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non può superare le 16.384 colonne unitarie.

5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.
Giocate sistemistiche e a caratura

Art. 36
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2.

2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.

4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;
l) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
m) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.

5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.

7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

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